STATUTO FEDERALE
FEDERAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI ROMENE IN ITALIA

Download PDF STATUTO-FEDERALE-F.O.R.I.

Indice

Art. 1 Costituzione – sede – durata
Art. 2 Scopi – Attività – Obiettivi
Art. 3 Ammissioni
Art. 4 Doveri degli associati
Art. 5 Perdita della qualità di associato
Art. 6 Organi della Federazione
Art. 7 Assemblea Nazionale Elettiva
Art. 8 Attribuzioni dell’Assemblea Nazionale Elettiva
Art. 9 Convocazione dell’Assemblea Nazionale Elettiva
Art. 10 Deliberazioni dell’Assemblea Nazionale Elettiva
Art. 11 Consiglio Direttivo Federale – Composizione – Decadenza – Integrazione
Art. 12 Poteri del Consiglio Direttivo Federale
Art. 13 Convocazione e deliberazioni del Consiglio Direttivo Federale
Art. 14 Presidente Federale
Art. 15 Comitato di Presidenza – Poteri
Art. 16 Primo Vice Presidente
Art. 17 Vicepresidente
Art. 18 Segretario
Art. 19 Tesoriere
Art. 20 Collegio dei Probiviri
Art. 21 Socio Creatore – Presidente Onorario
Art. 22 Consiglio dei Saggi
Art. 23 DIPARTIMENTI – Settori di attività
Art. 24 Contributi – Fondo Comune – Risorse Economiche
Art. 25 Conti bancari
Art. 26 Esercizio Finanziario
Art. 27 Modifiche Statutarie
Art. 28 Scioglimento della Federazione
Art. 29 Normative Federali
Art. 30 Norma di rinvio – Foro competente
_______________________________________________________________________________________________
Art. 1 Costituzione – sede – durata
1. La F.O.R.I. è costituita da:
a) Socio Creatore, colui che ha avuto l’idea della Federazione, ha individuato i Soci Fondatori ed ha firmato l’Atto Costitutivo della Federazione;
b) Soci Fondatori, coloro che hanno firmato l’atto costitutivo della F.O.R.I.;
c) Soci Delegati, coloro che rappresentano associazioni, enti, comunità, organizzazioni, gruppi, ecc., affiliati alla federazione successivamente alla sua Costituzione;
d) Soci Onorari, persone nominate dagli Organi della Federazione per professionalità, competenza e particolari benemerenze acquisiti;
e) Soci Sostenitori, coloro che oltre alla quota ordinaria annuale, erogano anche contribuzioni volontarie straordinarie.
2. La Federazione ha durata illimitata.
3. Il trasferimento della sede non comporterà modifica statutaria.
4. L’ordinamento federale è ispirato a principi di democrazia interna. La Federazione gode di autonomia tecnico organizzativa e di gestione
Art. 2 Scopi – Attività – Obiettivi
1. F.O.R.I. è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro.
Si ispira ai principi della solidarietà sociale e, nell’intento di agire a favore di tutta la collettività, si propone di:
a) rappresentare le istanze degli affiliati presso Enti ed Organizzazioni pubbliche e private; b) rappresentare problemi di interesse generale alle Autorità Comunali, Provinciali, Regionali e Nazionali;
c) migliorare le comunicazioni e promuovere scambi di esperienze fra le Associazioni aderenti;
d) portare avanti l’attività di assistenza sociale ed economica, a favore delle categorie più bisognose delle varie nazionalità.
e) promuovere a livello nazionale l’unità d’azione della comunità romena in Italia.
f) esprimere adeguata ed efficace rappresentanza dei propri soci in tutte le sedi di interlocuzione esterna, anche promuovendo e sperimentando sinergie e collaborazioni all’esterno del sistema federale.
g) assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza associativa attraverso ogni utile azione di sviluppo e di miglioramento dei modelli organizzativi interni.
h) realizzare per i propri iscritti e i loro familiari, un sistema integrato e polivalente di servizi (fiscali, assicurativi, previdenziali, ecc.).
2. A tal fine F.O.R.I. è impegnata a:
a) valorizzare ed implementare la propria capacità di rappresentanza, di politiche di crescita e sviluppo coerenti con quelli generali del sistema e condivise tra i diversi settori rappresentati;
b) attivare servizi innovativi anche attraverso l’instaurazione di collaborazioni e partnership con enti esterni;
c) dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna e verso l’esterno.
3. Nell’adempimento di questi scopi e per ogni atto sindacale la F.O.R.I. ha la rappresentanza degli associati.
4. Essa sostiene inoltre l’attività dei federati, svolge opera di conciliazione in caso di contrasto di interessi tra i federati e dirime, ove richiesto, eventuali controversie tra soci.
5. F.O.R.I. partecipa attivamente alla dell’ambiente, diffondendo una cultura ecologica fondata sul principio della crescita compatibile, promuovendo, anche direttamente, iniziative e forme organizzative.
6. F.O.R.I. persegue le sue finalità anche attraverso altre azioni qui elencate:
– Iscrizione ad organizzazioni internazionali che condividono le stesse finalità.
– Collaborazione con enti, istituzioni, federazioni in ambito nazionale che condividano gli stessi interessi.
– Promozione e coordinamento delle iniziative e delle attività della Federazione e delle Associazioni a mezzo del sito internet ufficiale.
– Promozione, organizzazione o semplice partecipazione a manifestazioni varie in ambito nazionale e internazionale.
– Promozione e organizzazione di manifestazioni a carattere sportivo in ambito nazionale o internazionale, aperte a tutti.
– L’acquisto e/o l’affitto di beni connessi allo svolgimento dell’attività istituzionale.
– Il compimento di ogni altro atto utile al raggiungimento delle finalità statutarie e la cooperazione con tutti coloro che operano nei più svariati campi della vita culturale e sociale.
– Promuovere ed esercitare l’azione di coordinamento e di collegamento nazionale ed internazionale, tra le Associazioni, Enti e vari organismi.
7. F.O.R.I. promuove e persegue finalità di realizzare con diretta responsabilità iniziative linguistico-culturali per l’istituzione di scuole e di corsi di lingua e cultura sia romena che italiana a favore della collettività.
8. F.O.R.I. si propone di stimolare, promuovere e sostenere iniziative concrete che facilitino l’accrescimento culturale e formativo della collettività romena, nel rispetto delle vigenti Leggi italiane e romene.
9. F.O.R.I. si propone di realizzare progetti e proporre leggi che consentano una maggiore presenza di professionisti di lingua romena in Italia e la creazione di biblioteche con testi romeni, si propone inoltre di trovare soluzioni per la tutela dei bambini romeni rimasti in patria con genitori che lavorano in Italia.
10. F.O.R.I. opera nel mondo dell’emigrazione e chiede il riconoscimento degli organi istituzionali dello stato romeno.
11. Essa è libera di svolgere e favorire, sia direttamente che indirettamente, sia avvalendosi della collaborazione di altri organizzazioni, private e pubbliche, nazionali ed internazionali ricorrendo, anche all’attività di professionisti iscritti ai relativi albi, ogni e qualunque attività che ritiene opportuna.
12. Può compiere, nelle forme prescritte dalla legge, e previa delibera del Consiglio Direttivo, tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie ed utili per ii conseguimento dei fini sociali.
13. Per potenziare la propria attività, F.O.R.I. può assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni ed interessenze in altre iniziative aventi finalità analoghe, ed aderire ad altre associazioni, organizzazioni, movimenti nazionali o internazionali che si ispirino nella loro azione alle stesse finalità statutarie della Federazione.
14. Può stipulare contratti, attivare sinergiche collaborazioni, intese, affiliazioni e convenzioni con istituti, enti pubblici e privati, fondazioni italiane ed estere e società commerciali; aderire a finanziamenti previsti dalle Organizzazioni internazionali in materia di cooperazione.
15. F.O.R.I. dichiara di ispirarsi alle seguenti idealità e principi: dichiarazione universale dei diritti dell’uomo come sanciti dalla carta delle Nazioni Unite; adesione ai principi di trasparenza, legalità, giustizia e umanità
come riferimento fondamentale alle proprie azioni politiche e sociali; affermazione dell’etica pubblica e dell’etica della responsabilità individuale civile e collettiva nello svolgimento di qualsiasi compito o mandato; sviluppo di nuove forme di partecipazione democratica per una reale attuazione dello stato di diritto e della liberta fondamentali dell’individuo.
16. F.O.R.I. promuove iniziative presso le competenti autorità locali, nazionali ed europee, per favorire l’integrazione delle nuove generazioni e, in generale, dei cittadini romeni, nella società italiana a tutti i livelli e la conservazione della propria identità etnica, spirituale e culturale; per accrescere l’intervento diretto dei cittadini nei processi decisionali e stimola singoli o gruppi di cittadini a formulare progetti per la città, il territorio metropolitano e nazionale.
17. Nel rispetto delle disposizioni federali in materia dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti, F.O.R.I. realizza il proprio scopo attraverso il perseguimento di tre obiettivi:
17. 1 L’obiettivo politico:
Azioni da intraprendere per il raggiungimento di questo obiettivo:
a) Rafforzare i rapporti con le autorità locali;
b) Informare, dialogare, avere dibattiti pubblici su vari temi politici d’interesse comune;
c) Collaborare con partiti e associazioni politiche, italiane e romene, per sostenere gli interessi della comunità romena;
d) Tutelare i diritti dei cittadini romeni al fine di evitare ogni discriminazione nei loro confronti a prescindere dalla natura e tipo.
e) Promuovere il costante sviluppo della legislazione sociale in tutti i suoi aspetti e l’impegno della Federazione nella società civile, al fine di garantire a tutti un’efficace tutela dei loro diritti.
17.2 L’obiettivo culturale:
Il mantenimento dell’identità culturale sia dei romeni che degli italiani.
Azioni da intraprendere per il raggiungimento di questo obiettivo:
a) Rafforzare i rapporti con le autorità locali;
b) Promuovere e conservare le tradizioni, la cultura, e la lingua romena come lingua madre;
c) Sostenere e sviluppare la diffusione di corsi di lingua e cultura romena approvati nelle scuole italiane;
d) Informare, dialogare, avere dibattiti pubblici su questioni culturali d’interesse comune.
e) Collaborare con associazioni culturali per promuovere e conoscere la cultura romena.
17.3 L’obiettivo relazionale:
Migliorare le relazioni, i rapporti d’amicizia e di collaborazione tra il popolo romeno, il popolo italiano ed altri, in una società senza privilegi e discriminazioni, in cui sia riconosciuto il diritto al lavoro, alla salute, alla tutela sociale.
Promuovere la solidarietà attiva tra gli Associati di ogni Paese e le loro organizzazioni rappresentative, come un fattore decisivo per la pace, per l’affermazione dei diritti umani e civili e della democrazia politica, economica e sociale, per la piena tutela dell’identità culturale ed etnica di ogni popolo.
18. L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dalla Federazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea Nazionale. Ogni forma di rapporto economico con la Federazione è incompatibile con la qualità di aderente.
19. F.O.R.I., in casi di particolare necessità, può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento della Federazione o per specializzare l’attività svolta.
20. F.O.R.I. può presentare progetti e richieste di finanziamento alle Istituzioni dello Stato Italiano e dello Stato Romeno, alle Istituzioni europee e/o ad altri enti, organizzazioni, fondazioni, associazioni.
21. F.O.R.I. può chiedere il suo legale riconoscimento da parte delle Istituzioni dello Stato Italiano, dello Stato Romeno e delle Istituzioni Europee.
22. F.O.R.I. si propone di essere un ponte di collegamento tra la Comunità romena in Italia e le Istituzioni Romene come il Ministero dei Romeni nel mondo; il Ministero dell’Istruzione e dell’Educazione; il Ministero della Cultura; il Ministero degli Affari Esteri (M.A.E.), ecc..
23. La Federazione si propone di promuovere e sviluppare attività di natura editoriale e di comunicazione, da produrre direttamente o tramite strutture esterne, quali l’edizione di pubblicazioni, giornali, riviste, periodici, al fine di informare i propri iscritti e la pubblica opinione sulle iniziative e le attività federali, anche in compartecipazione con altri soggetti.
24. F.O.R.I. promuove e persegue una politica di pari opportunità tra uomini e donne e la tutela dei diritti etnici, al fine di garantire una piena partecipazione alla vita democratica della Federazione, del Paese e della Comunità Europea, rimuovendo gli ostacoli politici, sociali ed economici, che impediscono alle donne e agli uomini, nativi ed immigrati, di decidere su basi di pari diritti ed opportunità.
25. La Federazione si propone di attuare un rapporto organizzativo con le associazioni del volontariato sociale e civile e delle attività “no-profit”, promuovendo iniziative anche direte volte all’attuazione degli scopi istituzionali.
26. La Federazione si propone, per il raggiungimento degli scopi previsti dal presente articolo, di avvalersi dell’attività di eventuali strutture di servizio.
Art. 3 Ammissioni
1. Possono essere soci della Federazione F.O.R.I., Associazioni, Organizzazioni, Fondazioni, Società, Imprese, Enti ecc. Sulle domande di ammissione a socio delibera il Consiglio Direttivo Federale.
2. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo Federale sono soltanto dispositive per l’ammissione o per il rifiuto, senza motivazione. Contro la deliberazione di rifiuto l’interessato può far ricorso all’Assemblea Nazionale, con lettera raccomandata spedita al Presidente della Federazione nel termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione del provvedimento. L’Assemblea decide a scrutinio segreto.
3. Possono aderire alla Federazione le Associazioni aventi scopi complementari o connessi.
4. Possono diventare soci di F.O.R.I. tutte le Associazioni che ne condividano le finalità di utilità sociale a condizione che non perseguano fini speculativi e di lucro e non pratichino attività commerciali in ambito associativo.
5. Le Associazioni che entrano a far parte di F.O.R.I. sono tenute al versamento di una quota associativa annuale in ragione del numero degli associati.
6. Le modalità per l’ingresso nella Federazione sono uniformi e sono indicate nel Regolamento generale. Per ottenere l’affiliazione e la riaffiliazione le Associazioni e le Società debbono farne richiesta, indirizzata al Consiglio Direttivo Federale, da redigersi su appositi moduli, allegando tutta la documentazione ivi indicata. La richiesta di affiliazione comporta la preventiva accettazione delle norme statutarie e degli obblighi relativi, in particolare per quanto riguarda il versamento delle quote associative ed altri eventuali contributi, una tantum, stabiliti dall’Assemblea.
7. L’ammissione alla Federazione è deliberata a scrutinio palese ed a maggioranza di voti del Consiglio Direttivo Federale ed ha effetto immediato.
8. Tutti i soci hanno diritto al voto per l’approvazione o le modifiche dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi o di controllo.
9. I soci sono tenuti all’adempimento dei compiti istituzionali e a prestare il lavoro preventivamente concordato.
10. Le Associazioni e le Società che richiedono l’affiliazione alla F.O.R.I. devono depositare presso la Segreteria della Federazione il proprio Atto Costitutivo e lo Statuto.
11. L’iscrizione ha validità biennale, con automatico tacito rinnovo di biennio in biennio qualora non vengano presentate le dimissioni per lettera raccomandata o posta elettronica certificata almeno tre mesi prima della scadenza del biennio in corso.
12. La Federazione, nello svolgimento dei compiti previsti dal precedente articolo, e comunque tesi a realizzare gli scopi indicati, si conforma altresì alle norme in materia di protezione dei dati personali sensibili, in conformità al D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali – e successive modifiche.
Art. 4 Doveri degli affiliati
1. L’ammissione alla Federazione comporta l’obbligo di osservare il presente Statuto e i relativi Regolamenti, nonché di rispettare tutte le deliberazioni e convenzioni assunte o stipulate dagli organi federali, nell’ambito degli scopi di F.O.R.I.
2. Tutti gli affiliati sono tenuti a rispettare i principi di lealtà e di correttezza, le norme statutarie, regolamentari e disciplinari, nonché le deliberazioni adottate e le disposizioni impartite dagli organi della Federazione, accettandone ed eseguendone tutte le decisioni ed impegnandosi ad astenersi da ogni diversa azione o giudizio.
3. Le singole persone devono farsi rappresentare solo ed esclusivamente dalle rispettive Associazioni di appartenenza.
4. Gli affiliati che contravvengono, per una qualsiasi ragione, a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti della Federazione, sono soggetti a sanzioni di natura disciplinare secondo quanto stabilito dalle norme contenute nel presente Statuto.
Art. 5 Perdita della qualità di associato
1. Le dimissioni devono essere notificate al Consiglio Direttivo Federale e hanno effetto con la fine del mese corrente;
2. Le Associazioni cessano di far parte della F.O.R.I. nei seguenti casi:
a) recesso;
b) scioglimento volontario;
c) mancata riaffiliazione annuale;
d) revoca dell’affiliazione da parte del Consiglio Federale nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l’affiliazione;
e) mancata accettazione della domanda di riaffiliazione;
f) per non aver effettuato il versamento della quota associativa per un anno, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
g) per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo Federale;
h) per violazione delle norme etiche o statutarie.
3. Il recesso, per esclusione ha effetto immediato.
4. I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale già versato.
5. I soci espulsi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo Federale di fronte all’ Assemblea Nazionale. L’apertura di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all’interessato con lettera raccomandata.
6. Le modalità associative garantiscono l’effettività del rapporto, escludendo la temporaneità della partecipazione
alla vita associativa. Comunque la partecipazione alla Federazione non può essere temporanea.
7. Tutti i soci hanno parità di diritti, compreso quello di voto.
8. In seguito a infrazioni del Codice Etico e dei Valori Associativi e per cause di oggettiva ed accertata gravità, ostative al mantenimento del rapporto associativo, il Consiglio Direttivo delibera la risoluzione unilaterale del rapporto associativo, senza possibilità di ricorso ai Probiviri. La risoluzione ha come conseguenza la cessazione immediata di tutti i diritti e doveri associativi.
9. Con la risoluzione del rapporto associativo nonché all’atto della formalizzazione delle dimissioni, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all’interno della Federazione.
10. Il Socio Creatore e i Soci Fondatori non possono essere esclusi dalla Federazione in nessun caso, salvo per cause di oggettiva ed accertata gravità.
Art. 6 Organi della Federazione
ORGANI FEDERALI – ELEGGIBILITA’ ALLE CARICHE FEDERALI – PRINCIPI GENERALI
1. Gli organi della Federazione sono:
a) l’Assemblea Nazionale Elettiva;
b) il Consiglio Direttivo Federale;
c) il Presidente Federale;
d) i Dipartimenti;
e) il Collegio dei Probiviri.
2. Sono Organismi della Federazione:
a) il Presidente Onorario;
b) il Consiglio dei Saggi;
c) il Comitato di Presidenza;
d) l’Ufficio di Segreteria.
3. Tutte le cariche sociali sono gratuite, salva diversa deliberazione dell’Assemblea Nazionale.
4. Le cariche sociali possono essere attribuite solo ai legali rappresentanti dei Federati e a coloro che hanno già svolto delle cariche sociali in passato all’interno delle Associazioni di appartenenza e/o della Federazione stessa.
5. Questa disposizione non si applica ai membri del Collegio dei Probiviri.
6. L’affiliato che da oltre tre mesi sia in mora nel pagamento dei contributi è sospeso dall’esercizio di ogni diritto sociale, compreso l’elettorato attivo e passivo.
7. Tutte le cariche sociali possono essere riconfermate.
8. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.
9. Per le eleggibilità alle cariche federali devono essere presentate candidature individuali.
10. Le funzioni esclusive dei suddetti organi, come specificate negli articoli che seguono, non sono delegabili. Gli eventuali provvedimenti adottati in casi di urgenza del Presidente Federale in luogo del Consiglio Direttivo dovranno essere sottoposti a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.
11. Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi sono da considerare irrevocabili.
12. Il termine per la celebrazione dell’Assemblea Nazionale Elettiva diretta a ricostituire l’Organo decaduto ai sensi del presente Statuto previsto in 90 giorni dall’evento che ha determinato la decadenza dell’Organo, deve considerarsi perentorio.
13. I Past President e tutti i titolari di cariche “di diritto” previste dal presente statuto e da quello delle associazioni, possono mantenere le prerogative previste dalla carica stessa purché siano ancora espressione di associazione regolarmente affiliata e privi di incarichi politici.
14. L’accesso a cariche elettive comporta l’assenza delle seguenti cause ostative all’elezione:
a) situazioni giudiziarie, personali e professionali, rilevanti ai fini del rispetto dei contenuti del Codice etico e dei valori associativi (valido per tutte le cariche);
b) la nomina a cariche o incarichi di contenuto politico (valido per le cariche di Presidente, Primo Vice Presidente e Segretario).
15. La durata delle cariche, ove non diversamente specificato nel presente Statuto, è di quattro anni.
16. Tutte le nomine di persone a cariche istituzionali devono avvenire a scrutinio segreto, deve essere sempre previsto un numero di candidature superiore rispetto alle persone che devono essere nominate.
17. La carica di Presidente Federale non è cumulabile con alcuna altra carica della Federazione e dura un anno.
18. La carica di Probiviro è incompatibile con ogni altra carica della Federazione.
19. Le cariche di Probiviri possono essere assunte da persone che non rappresentano un associato e che non devono rispettare i criteri di rappresentanza previsti per tutte le altre cariche associative.
Art. 7 Assemblea Nazionale Elettiva – Validità
1. L’Assemblea Nazionale Elettiva è il supremo organo della Federazione; ha competenza elettiva, ad essa spettano poteri deliberativi. Può essere ordinaria o straordinaria.
2. L’Assemblea Nazionale Elettiva è costituita dai Membri Fondatori e dai Presidenti delle varie Associazioni affiliate alla Federazione che possono anche farsi rappresentare, ad ogni effetto, da altro socio o persona munita di apposita delega scritta che conferisce al delegato gli stessi poteri del socio mandante.
3. L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione o, in assenza, dal Primo Vice Presidente.
4. Nessun affiliato o delegato può essere portatore di più di due deleghe.
Nessun membro del Consiglio Direttivo può essere il delegato di un Affiliato.
5. In casi particolari e per discutere questioni di comune interesse, possono essere convocate assemblee congiunte della FORI e delle Associazioni ad essa aderenti.
6. L’Assemblea Nazionale si riunisce, in via ordinaria, una volta all’anno, e in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. E’ possibile presenziare validamente alle riunioni ordinarie dell’Assemblea anche attraverso sistemi informatici di videoconferenza.
7. La partecipazione all’ Assemblea Nazionale Elettiva della Federazione è diritto dei Soci della Federazione che hanno regolarmente adempiuto le obbligazioni nei confronti della Federazione purché l’iscrizione sia avvenuta almeno un mese prima della data di convocazione ed essi non siano in mora con il pagamento dei contributi di adesione.
8. La morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di affiliazione, di riaffiliazione, preclude il diritto di partecipare alle assemblee.
9. Il socio moroso non può delegare un altro socio a rappresentarlo in assemblea.
I soci destinatari di un provvedimento disciplinare di sospensione non possono partecipare all’assemblea.
10. È possibile partecipare all’assemblea in videoconferenza, qualora questo servizio sia stato previsto nella convocazione.
11. Partecipano alle indicate assemblee, senza diritto al voto, il Presidente della FORI e i Probiviri. Gli indicati soggetti, ed i candidati alle cariche elettive, né direttamente né per delega, possono rappresentare affiliati aventi diritto a voto.
12. Sono invitati permanenti all’Assemblea Nazionale, senza diritto di voto, i Past President.
13. Le votazioni, nelle assemblee ordinarie e straordinarie, possono avvenire per acclamazione, per appello nominale, per alzata di mano e controprova e a scrutinio segreto.
14. Quando si tratti di nomine e ne sia fatta domanda da almeno cinque soci si procede a scrutinio segreto.
15. Di ciascuna seduta dell’Assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori, se nominati.
16. Il Segretario provvede alla redazione del verbale delle riunioni, riferendone nel dettaglio le varie fasi e riportando tutti gli interventi.
17. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dagli Scrutatori, se nominati, oltre che dallo stesso Segretario dell’Assemblea.
17. Il verbale, unico strumento informativo ufficiale dei lavori assembleari, viene trasmesso in copia a tutti i Soci.
Art. 8 Attribuzioni della Assemblea Nazionale Elettiva
1. Sono di competenza dell’Assemblea Nazionale Elettiva:
a) la ratifica della nomina del Presidente e dei Vice Presidenti;
c) la ratifica della nomina a consiglieri federali;
b) la ratifica della nomina del tesoriere e del Segretario;
d) l’elezione dei Probiviri e dei Presidenti dei relativi Collegi se ci siano;
e) l’esame e l’approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
f) la determinazione delle direttive generali per l’azione federale.
2. L’Assemblea Nazionale Straordinaria è convocata:
a) per deliberare sulla proposta di scioglimento della F.O.R.I.;
b) per integrare o rinnovare gli organi Federali centrali elettivi, nei casi espressamente previsti dal presente Statuto;
c) per deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto,
Art. 9 Convocazione della Assemblea Nazionale Elettiva
1. L’Assemblea Nazionale è convocata, nella sede dellaF.O.R.I. o altrove, almeno una volta all’anno; è inoltre convocata ogniqualvolta lo ritengano opportuno il Consiglio Direttivo o il Presidente Federale.
2. La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata o per posta elettronica contenente l’ordine del
giorno e l’indicazione del luogo, giorno e ora della riunione. La lettera (email) deve essere spedita almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.
3. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta per Telegramma o per posta elettronica e il termine può essere ridotto a cinque giorni.
4. Nell’avviso di convocazione dell’Assemblea può essere prevista la seconda convocazione.
5. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei Soci, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 gg. dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 gg. dalla convocazione.
6. In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. In seconda convocazione, da tenersi dopo due settimane, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega e delibererà sempre a maggioranza semplice.
7. L’Assemblea Nazionale Straordinaria e’ convocata e celebrata, entro novanta giorni dalla richiesta, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo Federale lo ritenga opportuno.
8. L’Assemblea Nazionale straordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di un’Assemblea Nazionale elettiva.
9. Prima dell’inizio dei lavori dell’Assemblea Nazionale, il Presidente provvede alla nomina del Segretario e degli scrutatori che non potranno essere individuati tra i soggetti eventualmente candidati alle cariche federali.
10. Le Assemblee Straordinarie per la modifica dello Statuto, sia in prima che in seconda convocazione, sono validamente costituite con la presenza di almeno 75% degli aventi diritto a voto.
Art. 10 Deliberazioni della Assemblea Nazionale Elettiva
1. A ciascun affiliato spetta un voto nella persona del Presidente dell’Associazione o di un suo delegato.
2. Gli accertamenti e i conteggi relativi spettano a due commissioni composte da tre persone ciascuna, che non siano eventualmente candidate alle cariche federali, nominate dal Presidente Federale prima dell’inizio dei lavori dell’Assemblea.
3. Le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria, sono prese a maggioranza dei voti favorevoli, comprese le deleghe (50%+1).
4. Le deliberazioni dell’Assemblea Straordinaria, sono prese con almeno il 75% dei voti favorevoli, comprese le deleghe.
5. L’Assemblea Nazionale Elettiva delibera quando regolarmente costituita.
6. Le deliberazioni dell’Assemblea prese in conformità del presente Statuto impegnano tutti gli associati.
Art. 11 Consiglio Direttivo Federale – Composizione – Decadenza – Integrazione
1. Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente Federale, dal Primo Vice Presidente, dal Vicepresidente, da due Consiglieri, dal Segretario Generale e dal Tesoriere della Federazione.
2. Il Consiglio Direttivo pronuncia la decadenza dei propri membri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive.
3. La sostituzione di membri dimissionari o decaduti ai sensi del precedente comma o per la perdita delle qualifiche, compete all’organo che li ha designati.
4. Qualora gli organi competenti non provvedano entro 30 giorni alla sostituzione dei membri dimissionari o decaduti, il Consiglio Direttivo designa i sostituti. Tale designazione è sottoposta alla ratifica degli organi competenti nella prima riunione utile.
5. Possono essere eletti alla carica di consigliere tutti gli associati che non abbiano subito provvedimenti disciplinari nei tre anni precedenti l’elezione.
6. La carica di Consigliere Federale, come quella di Presidente Federale, è incompatibile con quella di Presidente di Associazione federata.
7. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre consecutive riunioni del Consiglio Direttivo, decade dalla carica.
8. Il Presidente Federale deve rimettere il suo mandato e convocare una nuova Assemblea Nazionale Elettiva nel caso in cui il Consiglio perda la metà dei consiglieri.
9. Il Consiglio Direttivo Federale dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.
10. In caso di dimissioni contemporanee in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri Federali si avrà la decadenza immediata del Consiglio Direttivo Federale e del Presidente, quest’ultimo resterà in prorogatio per l’ordinaria amministrazione fino allo svolgimento dell’Assemblea Nazionale Straordinaria da convocarsi nei termini previsti.
11. In ogni caso di dimissioni dei Consiglieri, in numero tale da non dar luogo a decadenza dell’intero organo, lo stesso provvede ad integrarsi effettuando le sostituzioni con coloro che nelle ultime elezioni seguivano gli eletti nella graduatoria dei voti e che abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall’ultimo degli eletti.
12. Nell’ipotesi in cui l’integrazione non fosse possibile, dovranno essere indette nuove elezioni che, ove non sia compromessa la funzionalità del Consiglio Direttivo, potranno effettuarsi in occasione della prima Assemblea utile che verrà tenuta dalla Federazione dopo l’evento che ha causato la vacanza medesima; nell’ipotesi in cui, invece, risulti compromessa la regolare funzionalità del Consiglio Direttivo, dovrà essere obbligatoriamente celebrata un’Assemblea straordinaria entro 90 giorni dall’evento che ha compromesso detta funzionalità.
Art. 12 Poteri del Consiglio Direttivo Federale
1. Il Consiglio Direttivo Federale è l’Organo di Gestione della Federazione.
2. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria e per l’attuazione degli scopi di F.O.R.I., salvo quelli riservati ad altri organi.
3. Il Consiglio Direttivo Federale:
° nomina il Presidente e i Vice Presidenti della Federazione;
° nomina il Segretario ed il Tesoriere della Federazione;
° provvede alla gestione economico-finanziaria della federazione;
• realizza gli SCOPI del presente Statuto;
• approva il bilancio preventivo e le relative variazioni;
• approva annualmente il bilancio consuntivo dell’esercizio dell’anno precedente, corredato dalle relazioni del Presidente Federale;
• emana i regolamenti federali e le successive modificazioni;
• vigila sull’osservanza dello Statuto e delle norme federali;
• ratifica i provvedimenti adottati in estrema urgenza dal Presidente, verificando se nei casi sottopostigli sussistevano gli elementi dell’estrema urgenza, tali da legittimare l’intervento;
• delibera sulle domande di affiliazione e di riaffiliazione delle Associazioni;
• stabilisce le quote di affiliazione e di riaffiliazione alla Federazione;
• designa i Membri Onorari da proporre all’Assemblea Nazionale;
• compila l’ordine del giorno dell’Assemblea Nazionale;
• nomina, determinandone i compiti, e revoca eventuali Commissioni e Commissari;
• delibera sulle previsioni dei fondi da assegnare per il funzionamento degli Organi Federali e vari Dipartimenti;
• delibera sull’acquisto, affitto, ripristino di beni mobili, immobili e strumentali, nonché su eventuali accensioni di mutui e di finanziamenti;
• provvede a quanto espressamente attribuitogli dal presente Statuto, alla sua interpretazione;
• Traduce in programma operativo le linee di indirizzo contenute nelle delibere dell’assemblea, autorizzandone i relativi capitoli di spesa.
• delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che eccede l’ordinaria amministrazione;
• provvede alla scelta delle modalità di delibera dell’Assemblea;
• esamina gli eventuali ricorsi, ove previsti dal presente Statuto;
• delibera su ogni altro oggetto sottoposto dal Presidente o dal Consiglio di Presidenza;
• delibera le sanzioni di espulsione o radiazione;
• formula e propone, per l’approvazione dell’Assemblea, le modifiche del presente statuto.
4. In caso di ulteriore sviluppo ed incremento della Federazione e delle sue attività, il Consiglio Direttivo Federale potrà creare delle Filiali e/o Strutture a livello provinciale, regionale e internazionale.
Art. 13 Convocazione e validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Federale
1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, nella sede della Federazione o altrove, almeno una volta ogni tre mesi e ogniqualvolta egli lo ritenga necessario.
2. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 gg. prima della data fissata con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax, e-mail).
3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere, alla convocazione entro 12 gg, dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 20 gg. dalla convocazione.
4. Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei consiglieri. Non è prevista la partecipazione per delega.
5. Le delibere del Consiglio vengono approvate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. Ogni componente ha diritto ad un voto ed in caso di parità nelle votazioni palesi, prevale quello del Presidente. In quelle a scrutinio segreto, la votazione deve essere ripetuta fino a quattro volte in caso di parità. Nel caso permanga la parità, la proposta di delibera deve essere rigettata.
6. Delle sedute del Consiglio è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
7. Possono essere ammessi, in qualità di esperti e senza diritto di voto, tutti coloro che il Consiglio riconosca particolarmente qualificati in merito alle attività federali.
Art. 14 Presidente della Federazione
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Federazione di fronte ai terzi, con facoltà di agire e resistere in giudizio e di nominare avvocati e procuratori alle liti.
2. Egli cura l’osservanza dello Statuto nonché la esecuzione delle deliberazioni degli organi della Federazione.
3. Provvede all’amministrazione ordinaria della Federazione e ne coordina le attività.
4. Propone al Consiglio Direttivo Federale i settori di attività nei quali dovrà articolarsi l’azione della Federazione e i nominativi di persone a cui affidare la responsabilità dei settori stessi.
5. Sceglie i nominativi dei componenti il Comitato di Presidenza e li presenta al Consiglio Direttivo che approva salvo casi di estrema gravità.
6. Egli può nominare, con pieno effetto nei confronti dei terzi, mandatari per taluni atti. Inoltre può affidare ad un membro del Consiglio Direttivo Federale la responsabilità di seguire, per eventi speciali o per un periodo di tempo prefissato, l’attività di un servizio della Federazione secondo l’indirizzo dato dagli organi federali.
7. E’ responsabile unitamente al Consiglio Direttivo Federale nei confronti dell’Assemblea Nazionale del funzionamento della Federazione.
8. Al Presidente Federale spetta, in particolare:
a) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo Federale previa formulazione dell’ordine del giorno e vigilare sull’esecuzione delle delibere adottate;
b) convocare l’Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto;
c) sottoscrivere gli atti e provvedimenti che non siano attribuiti dallo Statuto o dai Regolamenti alla competenza di altri organi, o delegarne la firma;
d) adottare, in caso di estrema urgenza, i provvedimenti indispensabili per la gestione della Federazione sottoponendo le relative delibere alla ratifica del Consiglio Direttivo Federale alla sua prima riunione.
9. Il Presidente Federale viene nominato dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea Nazionale Elettiva; resta in carica un anno ed è rieleggibile. Trascorsi i primi quattro anni dalla nascita della Federazione, il Presidente durerà in carica due anni e potrà essere rieletto per non più di altri due mandati consecutivi.
10. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Primo Vice Presidente o, in caso di indisponibilità di quest’ultimo, dal Vice Presidente.
11. In caso di impedimento definitivo del Presidente, anche susseguente ad un suo impedimento temporaneo, si ha la decadenza del Presidente, con indizione di un’Assemblea straordinaria da convocarsi entro 30 giorni a cura del Primo Vice Presidente, incaricato della reggenza temporanea, e da tenersi entro i successivi 30 giorni.
12. Nell’ipotesi di impedimento definitivo o dimissioni anche del Vice Presidente, il Consiglio Direttivo Federale convoca un’Assemblea straordinaria da tenersi entro i successivi 30 giorni a cura del Consiglio Direttivo stesso, incaricato della reggenza temporanea.
13. Ferme restando le disposizioni di cui all’Art. 11 comma 10 del presente Statuto, si determina la decadenza della carica di Presidente Federale, come da Art. 20 comma 8 del presente Statuto.
Art. 15 Comitato di Presidenza – Poteri
1. Il Comitato di Presidenza è organo consultivo del Presidente e lo affianca nello svolgimento dei suoi compiti.
2. Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente della Federazione, dai Consiglieri incaricati nominati dal Presidente, dal Segretario e dagli ultimi tre Past President della Federazione.
3. Esso si riunisce una volta ogni tre mesi ed ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario. É ammessa la possibilità di partecipare alle adunanze del Comitato di Presidenza in audio conferenza o videoconferenza a
condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Comitato di Presidenza si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.
4. La carica del Comitato di Presidenza dura quanto quella del Presidente Federale (Art. 14 comma 9).
5. Per cause di accertata gravità, in cui risultino a rischio l’immagine e la reputazione di F.O.R.I. e del Presidente Federale, il Consiglio Direttivo può esonerare dall’incarico i membri del Comitato di Presidenza ritenuti indegni.
Art. 16 Il Primo Vice Presidente
1. Il Primo Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo Federale e approvato dall’Assemblea Nazionale Elettiva. Resta in carica un anno ed è rieleggibile. Trascorsi i primi quattro anni dalla nascita della Federazione, la carica del Primo Vice Presidente durerà quattro anni e sarà rieleggibile.
2. Il Primo Vice Presidente della Federazione sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento esercitando i poteri delegatigli.
3. La carica di Primo Vice Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica della Federazione.
4. Si dispone la decadenza della carica di Primo Vice Presidente come da Art. 20 comma 8 del presente Statuto.
Art. 17 Vice Presidente
1. In caso di mancanza o di impedimento, le funzioni del Primo Vice Presidente della Federazione spettano al Vice Presidente.
3. La carica del Vice Presidente sarà nominata dal Consiglio Direttivo Federale ed approvata dall’Assemblea Nazionale insieme ai consiglieri del Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente resta in carica quattro anni ed è rieleggibile.
4. La decadenza della carica di Vice Presidente è disposta seconto l’Art. 20 comma 8 del presente Statuto.
Art. 18 Il Segretario Generale – Ufficio di Segreteria
1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo Federale e approvato dall’Assemblea Nazionale Elettiva. Resta in carica un anno ed è rieleggibile. Trascorsi i primi quattro anni dalla nascita di F.O.R.I., la carica di Segretario Generale durerà quattro anni.
2. Il Segretario Generale è responsabile della gestione amministrativa della F.O.R.I.; prende parte, nella qualifica, alle riunioni del Consiglio Direttivo Federale e ne cura la redazione dei verbali.
3. Esercita le funzioni conferitegli dalle norme che disciplinano la sua carica nonché quanto assegnatogli dai Regolamenti.
4. Ha la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi federali, eletti e nominati dalla F.O.R.I.
5. Coordina e dirige la Segreteria Federale, individuando fra i propri collaboratori chi può sostituirlo in caso di assenza o altro impedimento.
6. Provvede alla gestione amministrativa in base agli indirizzi generali del Consiglio Direttivo e cura l’organizzazione generale dei servizi e degli uffici per la funzionalità della F.O.R.I.
7. Imposta, coordina e controlla tutte le attività federali in base agli indirizzi generali del Consiglio Direttivo.
8. Stabilisce i programmi di lavoro necessari a dare attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo e ne segue gli sviluppi e il necessario coordinamento.
9. Il Segretario, inoltre, coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
– Provvedere alla tenuta ed all’aggiornamento del registro dei soci.
– Provvedere al disbrigo della corrispondenza.
– È responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.
10. La decadenza della carica di Segretario Generale è disposta come da Art. 20 comma 8 del presente Statuto.
11. L’Ufficio di Segreteria viene istituito al fine di garantire l’efficente ed efficace funzionamento della Federazione. Nel suo ambito possono essere previste, oltre al Segretario Generale, altre figure chiamate a coadiuvare l’Ufficio.
12. I componenti dell’Ufficio di Segreteria possono essere scelti tra i membri del Consiglio Direttivo, tra i Soci e tra professionisti esterni da retribuirsi, qualora sia ritenuto opportuno, secondo le forme ed i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Qualora i componenti dell’Ufficio di Segreteria non siano membri del Consiglio Direttivo Federale, possono essere invitati alle riunioni dello stesso.
13. I collaboratori del Segretario Generale , sono nominati dal Presidente della Federazione con delibera del Consiglio Direttivo, e durano in carica fino allo scadere del mandato del Segretario Generale.
14. All’Ufficio di Segreteria compete anche la comunicazione con i Soci e la comunicazione con gli altri Organi e Organismi della Federazione, la tenuta del protocollo generale della corrispondenza.
Art. 19 Tesoriere
1. Il Tesoriere della F.O.R.I., viene nominato dal Consiglio Direttivo ed approvatoo dall’Assemblea Nazionale Elettiva. Entra a far parte di diritto del Consiglio Direttivo Federale. Resta in carica quattro anni ed è rieleggibile.
2. Il Tesoriere deve:
– Predisporre lo schema di progetto di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo Federale.
– Provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità della Federazione nonché alla conservazione della documentazione relativa.
– Provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio.
3. La decadenza della carica di Tesoriere, è disposta come da Art. 20 comma 8 del presente Statuto.
Art. 20 Collegio dei Probiviri
1. Il Collegio dei Probiviri è composto da un Presidente e da due membri effettivi. L’Assemblea elegge altresì due supplenti che subentrano in ordine di età.
2. La carica di Presidente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo Federale e il Comitato di Presidenza.
3. I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
4. Compete al Collegio dei Probiviri decidere:
a) sulle questioni tra la Federazione e gli associati e sui provvedimenti disciplinari;
b) sulle questioni tra associati che al Collegio fossero deferite da questi.
5. Le norme per il funzionamento del Collegio dei Probiviri sono determinate dal Collegio stesso.
6. La carica di Proboviro è incompatibile con ogni altra carica interna all’Associazione di appartenenza.
7. L’interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativa della Federazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.
8. La decadenza dalle cariche può essere disposta dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, oltre che dai Probiviri, per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.
ART. 21 SOCIO CREATORE – PRESIDENTE ONORARIO – SOCI ONORARI
1. Il Socio Creatore è colui che ha avuto l’idea dell’Associazione e a lui sono riconducibili gli sforzi fatti nell’avviare l’attività della stessa e nell’individuare i Soci Fondatori.
2. Il Socio Creatore sarà fin dall’inizio il primo Presidente Onorario, nominato dai Soci Fondatori all’atto della costituzione della F.O.R.I.
3. Il Consiglio Direttivo Federale può nominare uno o più Presidenti Onorari, per particolari meriti rispondenti agli scopi associativi. L’elezione avviene con voto unanime (100%).
4. I Presidenti Onorari, per i meriti acquisiti, rappresentano simbolicamente la Federazione e possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo Federale, se convocati.
5. Il Consiglio Direttivo sceglie uno tra i Presidenti Onorari, a cui delegare la presidenza del Consiglio dei Saggi.
6. I Presidenti Onorari possono essere nominati per cariche federali e sono esonerati dal pagamento delle quote associative annuali.
7. La carica di Presidente Onorario è a tempo indeterminato, salvo recesso.
8. I Soci Onorari sono cittadini di varie nazionalità che il Consiglio Direttivo riconosce come particolarmente encomiabili per meriti istituzionali e che hanno contribuito con la loro attività allo sviluppo e alla crescita della Federazione.
9. I Soci Onorari hanno gli stessi diritti e doveri di tutti gli Associati, ma non sono tenuti al pagamento delle quote associative annuali.
10. Il Consigli Direttivo Federale nomina, tra i Soci Onorari, due o più membri che andranno a far parte del Consiglio dei Saggi.
Art. 22 CONSIGLIO DEI SAGGI
1. Il Consiglio dei Saggi è composto dagli ultimi due Past President della Federazione, dai due Soci Onorari nominati dal Consiglio Direttivo e dal Presidente Onorario nominato dal Consiglio Direttivo, che lo presiede.
2. Il Consiglio dei Saggi dura in carica due anni e può essere riconfermato o rinnovato, parzialmente o totalmente.
3. Il Consiglio dei Saggi può essere composto da cinque o più membri.
4. Al Consiglio dei Saggi competono le seguenti attribuzioni:
a) tutela lo Statuto della Federazione e sorveglia il suo buon andamento;
b) vigila sul rispetto delle norme;
c) nomina i membri del Collegio dei Probiviri, estraendoli al suo interno o al suo esterno;
d) chiede l’intervento del Consiglio Direttivo Federale o del Collegio dei Probiviri, al fine di ristabilire le regole statutarie;
e) chiede, in caso lo ritenesse necessario, la riunione dell’Assemblea Nazionale Straordinaria.
5. Il Consiglio dei Saggi può proporre al Consiglio Direttivo Federale iniziative organizzative e/o promozionali, nonché emettere pareri sull’attività e le iniziative degli Organi della Federazione.
6. Il Consiglio dei Saggi, su esplicita richiesta, partecipa ai lavori del Consiglio Direttivo Federale, nella persona del suo Presidente o di altra da lui indicata.
7. Il Consiglio dei Saggi nomina tra i Presidenti e/o i Soci Onorari, un Vice Presidente che sostituisce a tutti gli effetti il Presidente del Consiglio dei Saggi, in sua assenza.
8. Il Presidente del Consiglio dei Saggi, deve provvedere alla convocazione delle riunione e alla fissazione del relativo Ordine del Giorno.
9. Il Consiglio dei Saggi può essere composto da cinque o più componenti, previa approvazione da parte del Consiglio Direttivo Federale.
Art. 23 DIPARTIMENTI – Settori di attività
1. Al fine del migliore perseguimento degli scopi della Federazione e della più efficace tutela degli interessi degli associati, l’azione della Federazione viene articolata in settori di attività (dipartimenti) con regolamenti propri.
2. Il Presidente propone al Consiglio Direttivo Federale i nominativi di persone cui affidare la responsabilità dei settori di attività (dipartimenti).
3. I soggetti incaricati assumono la responsabilità di indirizzo e di coordinamento dei diversi settori di attività, da esercitare in accordo con il Presidente della Federazione e secondo le decisioni del Consiglio Direttivo Federale.
4. I responsabili dei diversi settori di attività potranno avvalersi dell’assistenza di commissioni temporanee da essi presiedute, composte da esponenti nominati pariteticamente dall’ assemblea.
5. I presidenti delle commissioni potranno integrare le commissioni con esperti particolarmente competenti nelle diverse materie o settori di attività.
6. ELENCO DIPARTIMENTI:
6.1 – Dipartimento Sociale e della Famiglia
6.2 – Dipartimento Manifestazioni Culturali
6.3 – Dipartimento Educazione, Istruzione e Promozione Ambientale
6.4 – Dipartimento Croce Rossa, Salute e Diritti
6.5 – Dipartimento Pubbliche Relazioni
6.6 – Dipartimento Giuridico
6.7 – Dipartimento Politico
6.8 – Dipartimento Risorse Umane e Volontariato
6.9 – Dipartimento Turismo e Sport
6.10 – Dipartimento Comunicazione Web, Pubblicazione e Media
6.11 – Dipartimento Informatico, Trasformazione digitale e Corsi
6.12 – Dipartimento Eventi, Congressi e Logistica
6.13 – Dipartimento Progetti e Fondi Europei
A questi dipartimenti potranno aggiungersene altri, in base alle esigenze ed agli sviluppi futuri della F.O.R.I.
7. I presidenti responsabili di ogni dipartimento, dovranno redigere un resoconto e/o bilancio dell’attività svolta ogni sei mesi, da presentare al Vice Presidente della F.O.R.I.
Art. 24 Contributi, fondo comune e risorse economiche
1. Ogni socio è tenuto al pagamento di un contributo annuo determinato dall’Assemblea o dal Consiglio Direttivo Federale.
2. Spetta al Consiglio Direttivo Federale la determinazione dei contributi a carico delle associazioni aderenti.
3. I contributi sono versati in rate annuali anticipate, entro la fine del mese di gennaio.
4. Per gli associati ammessi durante l’anno, l’obbligo contributivo ha effetto pro rata a partire dall’inizio del mese successivo da quello in cui è stata accettata la domanda di ammissione.
5. La Federazione ha facoltà di incassare i contributi dei soci morosi da oltre sei mesi, imponendo al debitore il pagamento stabilendone la modalità, la data e l’ora. Il protrarsi della morosità oltre tale data comporta automaticamente la sanzione della esclusione dalla Federazione.
6. Per speciali esigenze della Federazione possono essere chiesti contributi integrativi. La deliberazione, la misura e i criteri di applicazione di detti contributi sono demandati all’Assemblea Nazionale.
7. La Federazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
• quote di ammissione e contributi
• eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
• investimenti mobiliari e immobiliari;
• interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
• somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti alla Federazione.
• Sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o straniere.
• Sovvenzioni e contributi dello Stato, dell’Unione Europea, di Istituzioni o di Enti pubblici, nazionali o stranieri.
• Erogazioni liberali da parte di società, enti, persone fisiche che intendono sostenere l’attività.
• Rimborsi derivanti da convenzioni.
• Eventuali entrate per servizi prestati dalla Federazione.
• Eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
• Donazioni, lasciti e rendite di beni mobili ed immobili pervenuti alla Federazione a qualunque titolo.
• Sponsorizzazioni.
• In ogni altro modo consentito dalla legge nel rispetto del D.Lgs 460/97.
8. I fondi sono depositati presso l’istituto di credito indicato dal Consiglio.
9. Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento della Federazione.
10. I pagamenti di corrispettivi specifici da parte di persone iscritte, associate o partecipanti, non si considerano
attività prevalentemente commerciali ed usufruiscono del regime fiscale previsto dalle leggi. Per questo la Federazione si conforma alle seguenti clausole:
Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata della Federazione e, pertanto, gli Associati che, per qualsiasi motivo, cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo. In ogni caso, durante la vita dell’Associazione, non possono essere distribuiti ai Soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destiazione o la distribuzione, non siano imposte dalla legge.
I contributi associativi e i versamenti al fondo comune si intendono effettuati a fondo perduto. Le somme versate a tale titolo non sono quindi in nessun caso rivalutabili o ripetibili, né attribuiscono la titolarità di quote di partecipazione trasmissibili a terzi a titolo particolare o universale, ad eccezione di trasferimenti a causa di morte.
Art. 25 Conti bancari
1. La Federazione può aprire Conti correnti postali o bancari; può chiedere ed ottenere finanziamenti e mutui, concedere fideiussioni con la preventiva autorizzazione dell’Assemblea Nazionale.
2. Le firme per i prelievi devono essere sempre congiunte: il Presidente o il suo sostituto insieme al tesoriere.
Art. 26 Esercizio finanziario
1. L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Ogni anno devono essere redatti a cura del Consiglio i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti) da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea che deciderà a maggioranza dei voti.
3. Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
4. l bilancio consuntivo con i dettagli del conto economico è depositato nella sede della Federazione a disposizione dei soci, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea ordinaria.
Art. 27 Modifiche statutarie
1. L’Assemblea Straordinaria delibera, regolarmente convocata, sulle modifiche statutarie che possono essere proposte dal Consiglio Direttivo Federale.
2. Le modificazioni dello statuto sono deliberate dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti.
3. I soci che dissentono dal contenuto delle modifiche statutarie approvate dall’Assemblea, hanno diritto di recesso dalla F.O.R.I., da comunicare per iscritto con lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.
Art. 28 Scioglimento della Federazione
1. Quando venga domandato lo scioglimento della Federazione da un numero di Associati rappresentanti non meno del cinquantuno per cento della totalità dei voti, deve essere convocata un’apposita Assemblea per deliberare in proposito.
2. Tale Assemblea, da convocarsi per lettera raccomandata, delibera validamente lo scioglimento con almeno i tre quarti di voti favorevoli.
3. L’Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.
4. Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità
analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge.
Art. 29 NORMATIVE FEDERALI
L’attività della F.O.R.I. è disciplinata :
1. dal presente Statuto;
2. dai regolamenti e dalle normative di carattere generale emanati dal Consiglio Direttivo Federale.
Art. 30 Norma di rinvio – Foro Competente
1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle Leggi Vigenti in materia.
2. Per qualsiasi controversia, il Foro competente è il Tribunale di Roma.

Torna in alto